1. Il personale dipendente da amministrazioni comunali di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, proveniente dai soppressi uffici di conciliazione e comandato presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di comando, è immesso, su domanda dell'interessato, nei ruoli del Ministero della giustizia presso i medesimi uffici del giudice di pace di appartenenza, in posizione di soprannumero rispetto alla pianta organica del personale e nella stessa posizione economica ricoperta alla medesima data.